Definizione data dalla norma indicata.
il veterinario di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (UE) 2019/6 responsabile del trattamento di un equino con medicinali e della documentazione di tale trattamento e del relativo effetto sullo status dell’equino come destinato alla macellazione per il consumo umano o escluso da tale macellazione conformemente al presente regolamento
Fonte: reg-2021-06-10-963 — art. 2 →