Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
qualsiasi caratteristica individuale distintiva di un equino, ereditaria o acquisita, che è visibile, o può essere resa visibile, e può essere registrata a fini di identificazione
Fonte: reg-2021-06-10-963 — art. 2 →a) un marchio comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (14)
Fonte: reg-2013-06-12-608 — art. 2 →