Art. 2

Definizioni

In vigore dal 12 giu 2013
Definizioni Ai fini del presente regolamento s’intende per: 1)   «droit de propriété intellectuelle»: a) un marchio; b) un disegno o modello; c) un diritto d’autore o qualsiasi altro diritto connesso ai sensi della normativa nazionale o dell’Unione; d) un’indicazione geografica; e) un brevetto ai sensi della normativa nazionale o dell’Unione; f) un certificato protettivo complementare per i medicinali ai sensi del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali (11); g) un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (12); h) una privativa comunitaria per ritrovati vegetali ai sensi del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (13); i) una privativa per ritrovati vegetali ai sensi della legislazione nazionale; j) una topografia di prodotto a semiconduttori ai sensi della normativa nazionale o dell’Unione; k) un modello di utilità, purché protetto come un diritto di proprietà intellettuale dalla normativa nazionale o dell’Unione; l) una denominazione commerciale, purché protetta come un diritto esclusivo di proprietà intellettuale ai sensi della normativa nazionale o dell’Unione; 2)   «marchio»: a) un marchio comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (14); b) un marchio registrato in uno Stato membro o, per il Belgio, il Lussemburgo o i Paesi Bassi, presso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale; c) un marchio registrato in base ad accordi internazionali avente effetto in uno Stato membro o nell’Unione; 3)   «disegno» o «modello»: a) un disegno o modello comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (15); b) un disegno o modello registrato in uno Stato membro o, per il Belgio, il Lussemburgo o i Paesi Bassi, presso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale; c) un disegno o modello registrato in base ad accordi internazionali avente effetto in uno Stato membro o nell’Unione; 4)   «indicazione geografica»: a) un’indicazione geografica o una designazione d’origine protette per i prodotti agricoli e alimentari ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (16); b) un’indicazione geografica o una designazione d’origine per il vino ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (17); c) una denominazione geografica per bevande aromatizzate a base di prodotti vitivinicoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (18); d) un’indicazione geografica per le bevande spiritose ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (19); e) un’indicazione geografica per i prodotti non rientranti nelle lettere da a) a d), purché stabilita come diritto esclusivo di proprietà intellettuale ai sensi della normativa nazionale o dell’Unione; f) un’indicazione geografica ai sensi degli accordi tra l’Unione e i paesi terzi e in quanto tale elencata in tali accordi; 5)   «merci contraffatte»: a) le merci oggetto di un atto che viola un marchio nello Stato membro in cui si trovano e cui sia stato apposto senza autorizzazione un segno che è identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio; b) le merci oggetto di un atto che viola un’indicazione geografica nello Stato membro in cui si trovano e su cui sia stato apposto un nome o un termine protetto rispetto a tale indicazione geografica o che sono descritte da tale nome o termine; c) l’imballaggio, l’etichetta, l’adesivo, il prospetto, il foglio informativo, il documento di garanzia e ogni altro elemento analogo, anche presentati in modo distinto, oggetto di un’azione che viola un marchio o un’indicazione geografica, che contiene un simbolo, un nome o un termine che è identico ad un marchio validamente registrato o a un’indicazione geografica protetta, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio o indicazione geografica, e che può essere usato per gli stessi tipi di merci per cui sono stati validamente registrati il marchio o l’indicazione geografica; 6)   «merci usurpative»: le merci oggetto di un’azione che viola un diritto di autore o un diritto connesso o un disegno o modello nello Stato membro in cui le merci sono state trovate e che costituiscono o contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d’autore o del diritto connesso o del disegno o modello, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione; 7)    «merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale» : merci per le quali vi sono ragionevoli motivi di ritenere che, nello Stato membro in cui sono state trovate, sono a prima vista: a) merci oggetto di un’azione che viola un diritto di proprietà intellettuale in tale Stato membro; b) dispositivi, prodotti o componenti principalmente progettati, prodotti o adattati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l’elusione di qualsiasi tecnologia, dispositivo o componente che, durante il suo normale funzionamento, impedisce o limita gli atti relativi a opere non autorizzati dal titolare del diritto d’autore o di qualsiasi diritto connesso e che riguardano un’azione che viola detti diritti in tale Stato membro; c) qualsiasi stampo o matrice specificamente destinato o adattato alla fabbricazione di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale, se tali stampi o matrici riguardano un’azione che viola un diritto di proprietà intellettuale in tale Stato membro; 8)   «titolare del diritto»: il titolare di un diritto di proprietà intellettuale; 9)   «domanda»: una domanda presentata al servizio doganale competente affinché le autorità doganali intervengano nel rispetto delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale; 10)   «domanda nazionale»: una domanda in cui si chiede alle autorità doganali di uno Stato membro di intervenire in tale Stato membro; 11)   «domanda unionale»: una domanda presentata in uno Stato membro in cui si chiede alle autorità doganali di detto Stato membro e di uno o più altri Stati membri di intervenire nei rispettivi Stati membri; 12)   «richiedente»: persona o entità a nome della quale è presentata una domanda; 13)   «destinatario della decisione»: il destinatario di una decisione di accoglimento di una domanda; 14)   «detentore delle merci»: la persona che è proprietaria delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale o che ha un diritto analogo di disporne, o il controllo fisico su tali merci; 15)   «dichiarante»: il dichiarante quale definito all’, punto 18, del regolamento (CEE) n. 2913/92; 16)   «distruzione»: la distruzione fisica, il riciclaggio o lo smaltimento di merci al di fuori dei circuiti commerciali in modo da non arrecare danni al destinatario della decisione; 17)   «territorio doganale unionale»: il territorio doganale della Comunità quale definito all’ del regolamento (CEE) n. 2913/92; 18)   «svincolo della merce»: il rilascio della merce quale definito all’, punto 20, del regolamento (CEE) n. 2913/92; 19)   «piccola spedizione»: una spedizione postale o una spedizione a mezzo di corriere espresso che: a) comporta al massimo tre unità; ovvero b) ha un peso lordo inferiore a 2 chilogrammi. Ai fini della lettera a), per «unità», se disimballata, si intendono merci della nomenclatura combinata classificate secondo l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (20) o, se imballata, l’imballaggio di tali merci destinato ad essere venduto al dettaglio al consumatore finale. Ai fini della presente definizione le singole merci dello stesso codice della nomenclatura combinata sono considerate unità diverse e le merci presentate come insiemi classificati in un unico codice della nomenclatura combinata sono considerate una sola unità; 20)   «merci deperibili»: le merci che secondo le autorità doganali si deteriorano se conservate fino a venti giorni dalla data di sospensione del loro svincolo o blocco; 21)   «licenza esclusiva»: una licenza (generale o limitata) che autorizza il licenziatario, ad esclusione di tutte le altre persone, compresa la persona che concede la licenza, a usare un diritto di proprietà intellettuale nel modo autorizzato dalla licenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:608:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo