Art. 3

Facoltà di presentare una domanda

In vigore dal 12 giu 2013
Facoltà di presentare una domanda Nella misura in cui sono legittimate ad avviare un procedimento al fine di determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato nello Stato membro o negli Stati membri in cui le autorità doganali sono invitate a intervenire, le seguenti persone ed entità hanno la facoltà di presentare: 1) una domanda nazionale o unionale: a) i titolari dei diritti; b) gli organi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi di cui all’, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (21); c) gli organi di difesa professionali di cui all’, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2004/48/CE; d) i gruppi ai sensi dell’, punto 2, e dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, le associazioni di produttori ai sensi dell’articolo 118 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 o analoghe associazioni di produttori previste dalla legislazione dell’Unione che disciplina le indicazioni geografiche rappresentanti i produttori di prodotti con indicazione geografica o i rappresentanti di tali associazioni, in particolare i regolamenti (CE) n. 1601/91 e (CE) n. 110/2008 e gli operatori autorizzati ad utilizzare un’indicazione geografica; e gli organismi o autorità di ispezione competenti per tale indicazione geografica; 2) una domanda nazionale: a) le persone o entità autorizzate ad utilizzare diritti di proprietà intellettuale che sono state formalmente autorizzate dal titolare del diritto a proporre un’azione per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato; b) le associazioni di produttori previste nella legislazione degli Stati membri che disciplinano le indicazioni geografiche rappresentanti i produttori di prodotti con indicazioni geografiche o i rappresentanti di tali associazioni e gli operatori autorizzati ad utilizzare un’indicazione geografica, nonché gli organismi o autorità di ispezione competenti per tale indicazione geografica; 3) una domanda unionale: i titolari di licenze esclusive che coprono l’intero territorio di due o più Stati membri, qualora tali titolari di licenze siano stati formalmente autorizzati in tali Stati membri dai titolari dei diritti a proporre un’azione per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato.
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