Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 12 giu 2013
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure per l’intervento delle autorità doganali quando merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale sono, o avrebbero dovuto essere, soggette a vigilanza o controllo doganale nel territorio doganale dell’Unione conformemente al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (10), in particolare quando le merci si trovano nelle situazioni seguenti: a) merci dichiarate per l’immissione in libera pratica, per l’esportazione o la riesportazione; b) merci in entrata o in uscita dal territorio doganale dell’Unione; c) merci vincolate a un regime sospensivo o poste in zona franca o in un deposito franco. 2.   Per quanto riguarda le merci soggette a vigilanza o controllo doganale, e fatti salvi gli , le autorità doganali effettuano adeguati controlli doganali e adottano misure di identificazione proporzionate, come previsto all’, paragrafo 1, e all’articolo 72 del regolamento (CEE) n. 2913/92, sulla base di criteri di analisi del rischio al fine di prevenire atti non conformi alla normativa in materia di diritti di proprietà intellettuale applicabile nel territorio dell’Unione e allo scopo di cooperare con i paesi terzi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale. 3.   Il presente regolamento non si applica alle merci che sono state immesse in libera pratica nell’ambito del regime della destinazione particolare. 4.   Il presente regolamento non si applica alle merci prive di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori. 5.   Il presente regolamento non si applica alle merci fabbricate con il consenso del titolare del diritto né alle merci la cui fabbricazione è effettuata da una persona debitamente autorizzata da un titolare del diritto a produrre un certo quantitativo di merci, ma che sono prodotte in quantità superiore a quella convenuta tra tale persona e il titolare del diritto. 6.   Il presente regolamento non pregiudica il diritto nazionale o dell’Unione in materia di proprietà intellettuale, né le leggi degli Stati membri in materia di procedure penali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:608:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo