Art. 13

Modifica della decisione con riguardo ai diritti di proprietà intellettuale

In vigore dal 12 giu 2013
Modifica della decisione con riguardo ai diritti di proprietà intellettuale Il servizio doganale competente che ha adottato la decisione di accoglimento della domanda può modificare l’elenco dei diritti di proprietà intellettuale contenuto in detta decisione su richiesta del destinatario della stessa. Se è aggiunto un nuovo diritto di proprietà intellettuale, la richiesta contiene le informazioni di cui all’, paragrafo 3, lettere c), e), g), h) e i). Nel caso di una decisione di accoglimento di una domanda unionale, qualsiasi modifica consistente nell’aggiunta di diritti di proprietà intellettuale è limitata ai diritti di cui all’.
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