Art. 14

Obblighi di notifica del servizio doganale competente

In vigore dal 12 giu 2013
Obblighi di notifica del servizio doganale competente 1.   Il servizio doganale competente a cui è stata presentata una domanda nazionale trasmette, subito dopo la loro adozione, agli uffici doganali interessati del proprio Stato membro, le seguenti decisioni: a) le decisioni di accoglimento della domanda; b) le decisioni di revoca delle decisioni di accoglimento della domanda; c) le decisioni di modifica delle decisioni di accoglimento della domanda; d) le decisioni di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire. 2.   Il servizio doganale competente a cui è stata presentata la domanda unionale trasmette le decisioni seguenti al servizio doganale competente dello Stato membro o degli Stati membri indicati in tale domanda, subito dopo la loro adozione: a) le decisioni di accoglimento della domanda; b) le decisioni di revoca delle decisioni di accoglimento della domanda; c) le decisioni di modifica delle decisioni di accoglimento della domanda; d) le decisioni di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire. Il servizio doganale competente dello Stato membro o degli Stati membri indicati nella domanda unionale trasmette immediatamente tali decisioni, dopo averle ricevute, ai propri uffici doganali. 3.   Il servizio doganale competente dello Stato membro o degli Stati membri indicati nella domanda unionale possono richiedere al servizio doganale competente che ha adottato la decisione di accoglimento della domanda di fornire loro ulteriori informazioni considerate necessarie ai fini dell’attuazione di tale decisione. 4.   Il servizio doganale competente trasmette la sua decisione di sospendere gli interventi delle autorità doganali ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), e , paragrafo 2, agli uffici doganali del proprio Stato membro, subito dopo la sua adozione.
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