Art. 12

Proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire

In vigore dal 12 giu 2013
Proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire 1.   Alla scadenza del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire e previo pagamento, da parte del destinatario della decisione, di eventuali debiti a dette autorità in conformità al presente regolamento, il servizio doganale competente che ha adottato la decisione iniziale può prorogare tale periodo su richiesta del destinatario della decisione. 2.   Se la richiesta di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire è presentata al servizio doganale competente meno di 30 giorni lavorativi prima della scadenza del periodo da prorogare, questo può rifiutare tale richiesta. 3.   Il servizio doganale competente notifica la propria decisione in merito alla proroga al destinatario della decisione entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1. Il servizio doganale competente stabilisce il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire. 4.   Il periodo prorogato durante il quale le autorità doganali devono intervenire decorre dal giorno successivo alla data di scadenza del periodo precedente e non è superiore a un anno. 5.   Se un diritto di proprietà intellettuale cessa di avere effetto o se il richiedente, per altri motivi, cessa di avere la facoltà di presentare una domanda, le autorità doganali non intervengono. La decisione di accoglimento della proroga è revocata o modificata di conseguenza da parte delle autorità doganali che hanno adottato la decisione. 6.   Al destinatario della decisione non è chiesto alcun contributo per coprire le spese amministrative risultanti dal trattamento della domanda di proroga. 7.   La Commissione stabilisce un formulario per la domanda di proroga mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di consultazione di cui all’, paragrafo 2.
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