Art. 11

Periodo durante il quale le autorità competenti devono intervenire

In vigore dal 12 giu 2013
Periodo durante il quale le autorità competenti devono intervenire 1.   In caso di accoglimento della domanda, il servizio doganale competente stabilisce il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire. Tale periodo inizia il giorno da cui decorre la decisione di accoglimento della domanda, a norma dell’, e non deve protrarsi per oltre un anno dal giorno successivo alla data di adozione. 2.   Le domande presentate dopo la notifica da parte delle autorità doganali della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci in conformità all’, paragrafo 3, che non contengono le informazioni di cui all’, paragrafo 3, lettere g), h) o i), sono accolte solo per la sospensione dello svincolo o del blocco di tali merci, a meno che tali informazioni siano fornite entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci. 3.   Se un diritto di proprietà intellettuale cessa di avere effetto o se il richiedente, per altri motivi, cessa di avere la facoltà di presentare una domanda, le autorità doganali non intervengono. La decisione di accoglimento della domanda è revocata o modificata di conseguenza da parte del servizio doganale competente che ha adottato la decisione.
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Periodo durante il quale le autorità competenti devono intervenire (Art. 11 Regolamento (UE) 2013/608) — Testo vigente | Portale Normativo