Art. 9

Notifica di decisioni che accolgono o rigettano domande

In vigore dal 12 giu 2013
Notifica di decisioni che accolgono o rigettano domande 1.   Il servizio doganale competente notifica al richiedente la decisione di accogliere o rigettare la domanda entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. In caso di rigetto il servizio doganale competente motiva la propria decisione e fornisce informazioni sulla procedura di ricorso. 2.   Se le autorità doganali hanno comunicato al richiedente lo svincolo o il blocco delle merci prima della presentazione di una domanda, il servizio doganale competente notifica al richiedente la decisione di accogliere o rigettare la domanda entro due giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:608:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo