Art. 9
Notifica di decisioni che accolgono o rigettano domande
In vigore dal 12 giu 2013
Notifica di decisioni che accolgono o rigettano domande
1. Il servizio doganale competente notifica al richiedente la decisione di accogliere o rigettare la domanda entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. In caso di rigetto il servizio doganale competente motiva la propria decisione e fornisce informazioni sulla procedura di ricorso.
2. Se le autorità doganali hanno comunicato al richiedente lo svincolo o il blocco delle merci prima della presentazione di una domanda, il servizio doganale competente notifica al richiedente la decisione di accogliere o rigettare la domanda entro due giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
Storico versioni
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