Art. 7
Trattamento delle domande incomplete
In vigore dal 12 giu 2013
Trattamento delle domande incomplete
1. Se, al ricevimento di una domanda, il servizio doganale competente ritiene che la domanda non contenga tutte le informazioni richieste all’, paragrafo 3, esso sollecita il richiedente a trasmettere le informazioni mancanti entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della richiesta.
In tale caso il termine di cui all’, paragrafo 1, è sospeso fino al ricevimento delle informazioni richieste.
2. Se il richiedente non fornisce le informazioni mancanti entro il termine indicato al primo comma del paragrafo 1, il servizio doganale competente respinge la domanda.
Storico versioni
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