Art. 6
Formulario
In vigore dal 12 giu 2013
Formulario
1. La Commissione stabilisce un formulario per la domanda mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di consultazione di cui all’, paragrafo 2.
2. Il formulario per la domanda specifica le informazioni che devono essere fornite all’interessato ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 e delle leggi nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.
3. La Commissione assicura che il richiedente fornisca le informazioni seguenti all’interno del formulario:
a)
dati riguardanti il richiedente;
b)
lo status del richiedente, ai sensi dell’;
c)
documenti che forniscono le prove al servizio doganale competente che il richiedente ha facoltà di presentare la domanda;
d)
ove il richiedente presenti la domanda tramite un rappresentante, i dati delle persone che lo rappresentano e le prove dei poteri di rappresentanza di tale persona, in conformità alla legislazione dello Stato membro in cui la domanda è presentata;
e)
il diritto o i diritti di proprietà intellettuale da tutelare;
f)
nel caso di una domanda unionale, gli Stati membri in cui si chiede l’intervento delle autorità doganali;
g)
dati specifici e tecnici delle merci autentiche, comprese, se del caso, marcature quali codici a barre e immagini;
h)
le informazioni necessarie per consentire alle autorità doganali di individuare prontamente le merci in questione;
i)
informazioni pertinenti al fine di consentire alle autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione del o dei diritti di proprietà intellettuale interessati, quali i dati relativi ai distributori autorizzati;
j)
se le informazioni fornite in conformità delle lettere g), h) o i) del presente paragrafo devono essere contrassegnate dalla menzione «trattamento riservato» ai sensi dell’, paragrafo 5;
k)
le generalità di ogni rappresentante designato dal richiedente per assumere la responsabilità degli aspetti giuridici e tecnici;
l)
un impegno del richiedente a notificare al servizio doganale competente qualsiasi situazione di cui all’;
m)
l’impegno del richiedente a trasmettere e aggiornare tutte le informazioni utili per consentire alle autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione del o dei diritti di proprietà intellettuale interessati;
n)
l’impegno del richiedente ad assumersi responsabilità alle condizioni stabilite all’;
o)
l’impegno del richiedente a sostenere i costi di cui all’ alle condizioni stabilite nello stesso articolo;
p)
l’accordo del richiedente sul fatto che i dati da lui forniti potranno essere trattati dalla Commissione e dagli Stati membri;
q)
se il richiedente chiede il ricorso alla procedura di cui all’ e, ove richiesto dalle autorità doganali, se accetta di coprire le spese legate alla distruzione delle merci conformemente a tale procedura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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