Art. 29

Costi

In vigore dal 12 giu 2013
Costi 1.   Se richiesto dalle autorità doganali, il destinatario della decisione rimborsa i costi sostenuti da dette autorità, o da altri soggetti che agiscono per conto di esse, dal momento del blocco o della sospensione dello svincolo delle merci, magazzinaggio e manipolazione inclusi, in conformità all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, e all’, paragrafi 2 e 3, e quando ricorrono a misure correttive quali la distruzione delle merci in conformità agli . Il destinatario di una decisione al quale sono stati notificati la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci riceve, su richiesta, dalle autorità doganali informazioni riguardanti il luogo e le modalità di magazzinaggio di tali merci e i costi stimati di magazzinaggio di cui al presente paragrafo. Le informazioni sui costi stimati possono essere espresse in termini di tempo, prodotto, volume, peso o servizio, a seconda delle condizioni di magazzinaggio e della natura delle merci. 2.   Il presente articolo non pregiudica il diritto del destinatario della decisione di chiedere un risarcimento all’autore della violazione o ad altre persone in conformità alla legislazione applicabile. 3.   Il destinatario di una decisione di accoglimento di una domanda unionale fornisce a proprie spese le eventuali traduzioni chieste dal servizio doganale competente o dalle autorità doganali che devono intervenire con riguardo alle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale.
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