Art. 27

Responsabilità delle autorità doganali

In vigore dal 12 giu 2013
Responsabilità delle autorità doganali Fatto salvo il diritto nazionale, la decisione di accoglimento di una domanda non conferisce al destinatario di detta decisione un diritto al risarcimento qualora le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale sfuggano al controllo di un ufficio doganale e siano svincolate o in assenza di un provvedimento di blocco delle stesse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:608:oj#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Responsabilità delle autorità doganali (Art. 27 Regolamento (UE) 2013/608) — Testo vigente | Portale Normativo