Art. 26
Procedura per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni
In vigore dal 12 giu 2013
Procedura per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni
1. Il presente articolo si applica alle merci che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
a)
le merci sono sospettate di essere contraffatte o usurpative;
b)
le merci non sono deperibili;
c)
le merci sono coperte da una decisione di accoglimento di una domanda;
d)
il destinatario della decisione ha chiesto nella sua domanda il ricorso alla procedura di cui al presente articolo;
e)
le merci sono trasportate in piccole spedizioni.
2. Qualora si applichi la procedura descritta al presente articolo, non si applicano né l’, paragrafi 3 e 4, né l’, paragrafi 2 e 3.
3. Le autorità doganali notificano al dichiarante o al detentore delle merci la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci entro un giorno lavorativo dalla sospensione dello svincolo o dal blocco delle merci. La notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci include le seguenti informazioni:
a)
che le autorità doganali intendono distruggere le merci;
b)
i diritti del dichiarante o del detentore delle merci di cui ai paragrafi 4, 5 e 6.
4. Il dichiarante o il detentore delle merci hanno la possibilità di esprimere il proprio parere entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci.
5. Le merci interessate possono essere distrutte se, entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci, il dichiarante o il detentore delle merci hanno confermato alle autorità doganali il proprio accordo alla loro distruzione.
6. Se il dichiarante o il detentore delle merci non hanno confermato il proprio accordo alla distruzione delle merci né hanno notificato la propria opposizione a tale distruzione alle autorità doganali entro il termine di cui al paragrafo 5, le autorità doganali possono ritenere che il dichiarante o il detentore delle merci abbiano confermato il proprio accordo alla distruzione delle merci.
7. La distruzione è effettuata sotto controllo doganale. Le autorità doganali forniscono, su richiesta e se del caso, al destinatario della decisione informazioni sulla quantità effettiva o stimata di merci distrutte e sulla loro natura.
8. Se il dichiarante o il detentore delle merci non hanno confermato il proprio accordo alla distruzione delle merci e se le autorità doganali non ritengono che il dichiarante o il detentore delle merci abbiano confermato tale accordo a norma del paragrafo 6, dette autorità ne danno immediata notifica al destinatario della decisione e lo informano della quantità e della natura delle merci, includendo se del caso delle loro immagini. Le autorità doganali, su richiesta e se loro disponibili, informano altresì il destinatario della decisione del nome e dell’indirizzo del destinatario, dello speditore e del dichiarante o del detentore delle merci nonché del regime doganale, dell’origine, della provenienza e della destinazione delle merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate.
9. Le autorità doganali concedono lo svincolo delle merci o pongono fine al loro blocco subito dopo l’espletamento di tutte le formalità doganali se, entro dieci giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 8, il destinatario della decisione non ha trasmesso loro informazioni sull’avvio di un procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato.
10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all’, per quanto concerne la modifica delle quantità indicate nella definizione di piccole spedizioni, qualora tale definizione non si riveli praticabile tenuto conto della necessità di garantire l’efficace funzionamento della procedura di cui al presente articolo o se necessario per evitarne l’elusione in relazione alla composizione delle spedizioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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