Art. 25
Merci destinate alla distruzione
In vigore dal 12 giu 2013
Merci destinate alla distruzione
1. Le merci da distruggere di cui agli o 26 non sono:
a)
immesse in libera pratica, a meno che le autorità doganali, con l’accordo del destinatario della decisione, decidano che ciò è necessario, nel caso in cui le merci debbano essere riciclate o sottoposte a smaltimento al di fuori dei circuiti commerciali, anche per fini di sensibilizzazione, formativi ed educativi. Le condizioni per l’immissione in libera pratica delle merci sono determinate dalle autorità doganali;
b)
portate fuori dal territorio doganale dell’Unione;
c)
esportate;
d)
riesportate;
e)
vincolate a un regime sospensivo;
f)
collocate in una zona franca o in un deposito franco.
2. Le autorità doganali possono consentire la circolazione delle merci di cui al paragrafo 1 sotto vigilanza doganale tra luoghi diversi all’interno del territorio doganale dell’Unione a fini di distruzione sotto controllo doganale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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