Art. 25

Merci destinate alla distruzione

In vigore dal 12 giu 2013
Merci destinate alla distruzione 1.   Le merci da distruggere di cui agli o 26 non sono: a) immesse in libera pratica, a meno che le autorità doganali, con l’accordo del destinatario della decisione, decidano che ciò è necessario, nel caso in cui le merci debbano essere riciclate o sottoposte a smaltimento al di fuori dei circuiti commerciali, anche per fini di sensibilizzazione, formativi ed educativi. Le condizioni per l’immissione in libera pratica delle merci sono determinate dalle autorità doganali; b) portate fuori dal territorio doganale dell’Unione; c) esportate; d) riesportate; e) vincolate a un regime sospensivo; f) collocate in una zona franca o in un deposito franco. 2.   Le autorità doganali possono consentire la circolazione delle merci di cui al paragrafo 1 sotto vigilanza doganale tra luoghi diversi all’interno del territorio doganale dell’Unione a fini di distruzione sotto controllo doganale.
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