Art. 24
Svincolo anticipato delle merci
In vigore dal 12 giu 2013
Svincolo anticipato delle merci
1. Se le autorità doganali sono state informate dell’avvio di un procedimento per determinare se un modello o disegno, un brevetto, un modello di utilità, una topografia di prodotto a semiconduttori o una privativa per ritrovati vegetali sono stati violati, il dichiarante o il detentore delle merci possono chiedere a dette autorità di svincolare le merci o di porre fine al loro blocco, prima della conclusione di tale procedimento.
2. Le autorità doganali svincolano le merci o pongono fine al loro blocco solo se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:
a)
il dichiarante o il detentore delle merci hanno fornito una garanzia di un importo sufficiente da proteggere gli interessi del destinatario della decisione;
b)
l’autorità competente per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato non ha autorizzato misure precauzionali;
c)
tutte le formalità doganali sono state espletate.
3. La fornitura della garanzia di cui al paragrafo 2, lettera a), non pregiudica le altre vie di ricorso a disposizione del destinatario della decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:608:oj#art-24