Art. 22
Condivisione di informazioni e dati tra le autorità doganali
In vigore dal 12 giu 2013
Condivisione di informazioni e dati tra le autorità doganali
1. Fatte salve le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati nell’Unione e al fine di contribuire all’eliminazione del commercio internazionale di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale, la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri possono condividere taluni dati e informazioni a loro disposizione con le autorità competenti dei paesi terzi secondo le modalità pratiche di cui al paragrafo 3.
2. I dati e le informazioni di cui al paragrafo 1 sono scambiati per consentire che sia posta celermente in essere un’effettiva tutela da spedizioni che violano i diritti di proprietà intellettuale. Possono riguardare i sequestri, le tendenze e i rischi in generale, anche in relazione alle merci in transito nel territorio dell’Unione e che sono originarie del territorio di paesi terzi o ad esso destinate. Possono includere, se del caso, i seguenti dati:
a)
la natura e la quantità delle merci;
b)
il diritto di proprietà intellettuale di cui si sospetta la violazione;
c)
l’origine, la provenienza e la destinazione delle merci;
d)
informazioni sugli spostamenti dei mezzi di trasporto, in particolare:
i)
la denominazione dell’imbarcazione o il numero d’immatricolazione del mezzo di trasporto;
ii)
i riferimenti della lettera di vettura o di altro documento di trasporto;
iii)
il numero dei container;
iv)
il peso del carico;
v)
la descrizione e/o codificazione delle merci;
vi)
il numero di prenotazione;
vii)
il numero del sigillo;
viii)
la località della prima operazione di carico;
ix)
la località finale di scarico;
x)
le località di trasbordo;
xi)
la data presunta di arrivo alla località finale di scarico;
e)
informazioni sui movimenti dei container, in particolare:
i)
il numero distintivo del container;
ii)
la situazione di carico del container;
iii)
la data della movimentazione;
iv)
il tipo di movimentazione (carico, scarico, trasbordo, entrata, uscita ecc.);
v)
la denominazione dell’imbarcazione o il numero d’immatricolazione del mezzo di trasporto;
vi)
il numero del viaggio;
vii)
la località;
viii)
la lettera di vettura o altro documento di trasporto.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono gli elementi delle modalità pratiche necessarie per quanto concerne lo scambio dei dati e delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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