Art. 21

Uso consentito di alcune informazioni da parte del destinatario della decisione

In vigore dal 12 giu 2013
Uso consentito di alcune informazioni da parte del destinatario della decisione Il destinatario della decisione che ha ricevuto le informazioni di cui all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 5, all’ o all’, paragrafo 8, può divulgare o utilizzare dette informazioni esclusivamente per i seguenti fini: a) avviare un procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato e utilizzarle nel corso di tale procedimento; b) in relazione a indagini penali connesse alla violazione di un diritto di proprietà intellettuale e avviate da autorità pubbliche nello Stato membro in cui si trovano le merci; c) avviare un procedimento penale e utilizzarle nel corso di tale procedimento; d) chiedere un risarcimento all’autore della violazione o ad altre persone; e) convenire con il dichiarante o il detentore delle merci la distruzione delle merci a norma dell’, paragrafo 1; f) convenire con il dichiarante o il detentore delle merci l’ammontare della garanzia di cui all’, paragrafo 2, lettera a).
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