Art. 19

Ispezione e campionamento di merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate

In vigore dal 12 giu 2013
Ispezione e campionamento di merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate 1.   Le autorità doganali offrono al destinatario della decisione e al dichiarante o al detentore delle merci la possibilità di ispezionare le merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate. 2.   Le autorità doganali possono prelevare campioni rappresentativi delle merci. Esse possono fornire o inviare tali campioni al destinatario della decisione, su richiesta del detentore ed esclusivamente a fini di analisi e per agevolare il procedimento successivo inerente a merci contraffatte e usurpative. Tutte le analisi dei campioni sono effettuate sotto la responsabilità esclusiva del destinatario della decisione. 3.   Salvo che le circostanze non lo consentano, il destinatario della decisione restituisce i campioni di cui al paragrafo 2 alle autorità doganali una volta ultimata l’analisi, al più tardi prima che le merci siano svincolate o sbloccate.
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