Art. 18

Sospensione dello svincolo o blocco delle merci prima dell’accoglimento di una domanda

In vigore dal 12 giu 2013
Sospensione dello svincolo o blocco delle merci prima dell’accoglimento di una domanda 1.   Se le autorità doganali individuano merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, che non sono oggetto di una decisone di accoglimento di una domanda possono, salvo in caso di merci deperibili, sospendere lo svincolo o bloccare tali merci. 2.   Prima di sospendere lo svincolo o di bloccare le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, le autorità doganali, senza divulgare alcuna informazione oltre alla quantità effettiva o stimata di merci, alla loro attuale o presunta natura e ad eventuali immagini degli stessi, possono chiedere a qualsiasi persona che potrebbe potenzialmente avere facoltà di presentare una domanda relativa alla presunta violazione dei diritti di proprietà intellettuale di fornire loro tutte le informazioni pertinenti. 3.   Le autorità doganali notificano al dichiarante o al detentore delle merci la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci entro un giorno lavorativo da tale sospensione o dal blocco. Se le autorità doganali decidono di effettuare la notifica al detentore delle merci e due o più persone sono considerate detentrici delle merci, le autorità doganali non sono obbligate a notificare a più di una di tali persone. Le autorità doganali notificano alle persone o entità che hanno facoltà di presentare una domanda relativa alla presunta violazione dei diritti di proprietà intellettuale la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci lo stesso giorno, o immediatamente dopo, rispetto al richiedente o al detentore delle merci. Le autorità doganali possono consultare le autorità pubbliche competenti ai fini di identificare le persone o entità che hanno la facoltà di presentare una domanda. La notifica contiene le informazioni sul procedimento di cui all’. 4.   Le autorità doganali concedono lo svincolo delle merci o provvedono a sbloccarle subito dopo l’espletamento di tutte le formalità doganali nei seguenti casi: a) se non hanno identificato nessuna persona o entità avente facoltà di presentare una domanda relativa alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale entro un giorno lavorativo dalla sospensione dello svincolo o dal blocco delle merci; b) se non hanno ricevuto una domanda ai sensi dell’, paragrafo 3, o hanno respinto una tale domanda. 5.   Qualora una domanda sia stata accolta le autorità doganali, su richiesta e se loro disponibili, informano il destinatario della decisione del nome e dell’indirizzo del destinatario, dello speditore e del dichiarante o del detentore delle merci, nonché del regime doganale, dell’origine, della provenienza e della destinazione delle merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate.
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