Art. 16

Inadempimento dei propri obblighi da parte del destinatario della decisione

In vigore dal 12 giu 2013
Inadempimento dei propri obblighi da parte del destinatario della decisione 1.   Se il destinatario della decisione utilizza le informazioni fornite dalle autorità doganali per fini diversi da quelli previsti all’, il servizio doganale competente dello Stato membro in cui le informazioni sono state fornite o utilizzate scorrettamente può: a) revocare le decisioni da esso adottate accogliendo una domanda nazionale di tale destinatario della decisione e rifiutare di prorogare il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire; b) sospendere sul suo territorio, durante il periodo in cui le autorità doganali devono intervenire, le decisioni di accoglimento di una domanda unionale di tale destinatario della decisione. 2.   Il servizio doganale competente può decidere di sospendere gli interventi delle autorità doganali fino allo scadere del periodo durante il quale dette autorità devono intervenire se il destinatario della decisione: a) non adempie agli obblighi di notifica di cui all’; b) non adempie agli obblighi sulla restituzione dei campioni di cui all’, paragrafo 3; c) non adempie agli obblighi sui costi e le traduzioni di cui all’, paragrafi 1 e 3; d) senza una ragione valida, non avvia il procedimento previsto all’, paragrafo 3, o all’, paragrafo 9. Nel caso di una domanda unionale, la decisione di sospendere l’intervento delle autorità doganali ha effetto solo nello Stato membro in cui è presa tale decisione.
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