Art. 15
Obblighi di notifica del destinatario della decisione
In vigore dal 12 giu 2013
Obblighi di notifica del destinatario della decisione
Il destinatario della decisione notifica immediatamente al servizio doganale competente che ha accolto la domanda le seguenti informazioni:
a)
un diritto di proprietà intellettuale contemplato nella domanda ha cessato di avere effetto;
b)
il destinatario della decisione cessa per altri motivi di avere la facoltà di presentare la domanda;
c)
sono state apportate modifiche alle informazioni di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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