Art. 30
Sanzioni
In vigore dal 12 giu 2013
Sanzioni
Gli Stati membri provvedono affinché i destinatari delle decisioni assolvano agli obblighi previsti dal presente regolamento, stabilendo anche opportune disposizioni sanzionatorie. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione tali disposizioni e ogni loro modifica successiva.
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