Art. 10
Decisioni relative alle domande
In vigore dal 12 giu 2013
Decisioni relative alle domande
1. La decisione di accoglimento di una domanda nazionale e ogni decisione di revoca o di modifica di tale decisione ha effetto nello Stato membro in cui la domanda nazionale è stata presentata a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione.
La decisione di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire ha effetto nello Stato membro in cui la domanda nazionale è stata presentata a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione.
2. La decisione di accoglimento di una domanda unionale e ogni decisione di revoca o di modifica di tale decisione produce effetti come segue:
a)
nello Stato membro in cui la domanda è stata presentata, il giorno successivo alla data di adozione;
b)
in tutti gli altri Stati membri in cui è chiesto l’intervento delle autorità doganali, il giorno successivo alla data della notifica alle autorità doganali ai sensi dell’, paragrafo 2, a condizione che il destinatario della decisione abbia assolto i propri obblighi a norma dell’, paragrafo 3, per quanto riguarda i costi di traduzione.
La decisione di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire è efficace, nello Stato membro in cui la domanda unionale è stata presentata e in tutti gli altri Stati membri in cui è richiesto l’intervento delle autorità doganali, il giorno successivo alla data di scadenza del periodo da prorogare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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