Art. 21
Termini per l’identificazione
In vigore dal 10 giu 2021
Termini per l’identificazione
1. L’operatore di un equino provvede affinché l’equino sotto la sua responsabilità sia identificato entro un termine che deve essere fissato dallo Stato membro e non può superare i 12 mesi dalla data di nascita dell’animale e, in ogni caso, prima che l’animale lasci lo stabilimento di nascita per un periodo superiore a 30 giorni, salvo nei casi in cui:
a)
si applichino le deroghe di cui all’articolo 66, paragrafo 2, lettera c) o e), del regolamento delegato (UE) 2019/2035; o
b)
tali movimenti avvengano conformemente all’, paragrafo 2; o
c)
l’equino appartenga a una popolazione di equini che vivono allo stato semiselvatico e si applichino le condizioni di cui all’articolo 60 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti selezionatori che hanno istituito libri genealogici per animali riproduttori di razza pura della specie equina possono esigere, conformemente ai requisiti di identificazione di cui all’allegato I, parte 3, punto 1, del regolamento (UE) 2016/1012, che l’identificazione degli animali sia effettuata in quanto «redo».
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, un nuovo documento unico di identificazione a vita può essere rilasciato in qualsiasi momento:
a)
dall’autorità competente, o su sua richiesta, oppure, ove applicabile, dall’organismo delegato, o su sua richiesta, qualora il documento unico di identificazione a vita esistente non sia conforme alle prescrizioni di cui all’ o qualora alcuni dati negli estremi di identificazione di cui alle sezioni I, II o III del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1, non siano stati inseriti correttamente dall’autorità competente di rilascio o, ove applicabile, dall’organismo delegato; o
b)
se il documento unico di identificazione a vita rilasciato prima della data di applicazione del presente regolamento non può essere adattato per essere conforme alle prescrizioni di cui all’.
4. Un nuovo documento unico di identificazione a vita è rilasciato nel formato esteso o il documento di identificazione standard esistente è completato come documento di identificazione esteso con l’aggiunta delle sezioni da IV a X del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1, del presente regolamento nel caso di un equino destinato a essere
a)
promosso a equino di stato sanitario elevato conformemente all’articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688; o
b)
iscritto come animale riproduttore di razza pura della specie equina nella sezione principale o registrato come equino in una sezione supplementare di un libro genealogico istituito da un ente selezionatore che realizza un programma genetico approvato conformemente all’ o all’ del regolamento (UE) 2016/1012; o
c)
registrato come cavallo registrato ai sensi dell’, punto 5), lettera b), conformemente alle norme della rispettiva associazione od organizzazione che gestisce cavalli per competizioni o corse.
5. Prima del rilascio di un nuovo documento unico di identificazione a vita conformemente ai paragrafi 3 e 4 e della relativa consegna all’operatore dell’equino, il documento unico di identificazione a vita esistente è recuperato dall’autorità competente o, ove applicabile, dall’organismo delegato per essere invalidato e l’invalidamento del documento di identificazione esistente e il rilascio di quello nuovo sono registrati nella base dati informatizzata con un riferimento al codice unico originariamente attribuito all’equino.
Storico versioni
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