Art. 20

Uso di tessere in plastica, smart card o applicazioni digitali su dispositivi elettronici portatili insieme ai documenti unici di identificazione a vita

In vigore dal 10 giu 2021
Uso di tessere in plastica, smart card o applicazioni digitali su dispositivi elettronici portatili insieme ai documenti unici di identificazione a vita 1.   Qualora il documento unico di identificazione a vita sia rilasciato insieme a una tessera in plastica o a una smart card, tali dispositivi sono conformi alle prescrizioni stabilite all’allegato III. 2.   Gli Stati membri possono autorizzare l’uso di applicazioni digitali su dispositivi elettronici portatili che indichino almeno gli estremi di identificazione conservati nella base dati informatizzata ai fini dell’identificazione dell’equino durante i movimenti: a) nel territorio nazionale; b) verso Stati membri nell’ambito della deroga di cui all’articolo 69 del regolamento delegato (UE) 2020/688; c) verso paesi terzi che hanno autorizzato tale identificazione. 3.   Tuttavia gli Stati membri non autorizzano l’uso di tessere in plastica, smart card o applicazioni digitali su dispositivi elettronici portatili come unico documento di identificazione in caso di movimenti verso un macello.
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