Art. 17

Prescrizioni minime per quanto riguarda il formato, la concezione e il contenuto del documento unico di identificazione a vita

In vigore dal 10 giu 2021
Prescrizioni minime per quanto riguarda il formato, la concezione e il contenuto del documento unico di identificazione a vita 1.   Il documento unico di identificazione a vita presenta uno dei seguenti formati: a) formato standard (documento di identificazione standard) sufficiente a contenere le informazioni minime per l’identificazione degli equini richieste a norma dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2019/6, comprendente le sezioni I, II e III del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1, del presente regolamento e conforme alle prescrizioni aggiuntive di cui alla parte 2 di tale allegato; b) formato esteso (documento di identificazione esteso) sufficiente a contenere le informazioni minime per l’identificazione degli equini richieste a norma dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2019/6, (UE) 2016/1012 e dell’articolo 65, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, comprendente le sezioni da I a X del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1, del presente regolamento e conforme alle prescrizioni aggiuntive di cui alla parte 2 di tale allegato. 2.   Il documento unico di identificazione a vita è rilasciato solo dopo che sono state inserite almeno le informazioni richieste a norma della parte A, punti 1 e 2 e da 4 a 7, e della parte B, punti da 12 a 18, e, ove applicabile conformemente all’, di cui alla sezione X del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1. 3.   La forma della sagoma dell’equino che figura nella descrizione grafica di cui alla sezione I, parte B, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1, può essere adattata se il documento è rilasciato per un equino diverso da un cavallo. 4.   L’autorità competente può autorizzare che, nel caso di un documento di identificazione standard, le seguenti informazioni siano fornite solo se l’equino è stato escluso dalla macellazione per il consumo umano conformemente all’, paragrafo 2: a) sezione I, parte A, punto 3, lettere da a) a h), del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1; b) sezione I, parte B, punti da 12 a 18, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1. 5.   Il contorno delle castagnette di cui alla sezione X del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1, è richiesto solo nei documenti unici di identificazione a vita rilasciati per gli equini non identificati mediante transponder iniettabile o marchio auricolare che sono privi di marcature o presentano non più di tre remolini. 6.   La posizione sul corpo in cui è impiantato il transponder iniettabile è indicata nella descrizione grafica di cui alla sezione I, parte B, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1.
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Prescrizioni minime per quanto riguarda il formato, la concezione e il contenuto del documento unico di identificazione a vita (Art. 17 Regolamento (UE) 2021/963) — Testo vigente | Portale Normativo