Art. 16

Autorizzazione di metodi di identificazione alternativi

In vigore dal 10 giu 2021
Autorizzazione di metodi di identificazione alternativi 1.   Qualora uno Stato membro abbia autorizzato, conformemente all’articolo 62 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, idonei metodi di identificazione alternativi per la verifica dell’identità degli equini detenuti nati nel suo territorio, compresi marchi distintivi ereditari o acquisiti e marcatori genetici, l’autorità competente o, ove applicabile, l’organismo delegato provvede affinché i dati relativi al metodo di identificazione alternativo siano stati verificati prima della loro registrazione nel documento unico di identificazione a vita e nella base dati informatizzata. 2.   Gli Stati membri possono richiedere l’uso di metodi alternativi di verifica dell’identità basati su marcatori genetici, a integrazione dei requisiti di identificazione di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) 2016/429, per gli equini nati o abitualmente residenti nello Stato membro in questione. 3.   Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione, degli altri Stati membri e del pubblico sul sito web di cui all’, paragrafo 1, le informazioni sui metodi di identificazione alternativi da essi autorizzati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4.   Qualora per identificare gli equini sia utilizzato un metodo di identificazione alternativo, come indicato al paragrafo 1 del presente articolo, le informazioni sono registrate nel formato esteso del documento unico di identificazione a vita. 5.   Nel caso di equini con marchi cromatici unici, come le zebre, presenti in stabilimenti confinati, l’autorità competente può autorizzare la sostituzione di una descrizione grafica completa con una fotografia di alta qualità. 6.   Qualora sia utilizzato un metodo di identificazione alternativo, come indicato al paragrafo 1, l’operatore fornisce i mezzi per accedere alle informazioni di identificazione o, ove applicabile, sostiene i costi o sopporta le conseguenze dei ritardi nella verifica dell’identità dell’equino.
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Autorizzazione di metodi di identificazione alternativi (Art. 16 Regolamento (UE) 2021/963) — Testo vigente | Portale Normativo