Art. 14

Rimozione, modifica o sostituzione dei mezzi di identificazione e termini per tali operazioni

In vigore dal 10 giu 2021
Rimozione, modifica o sostituzione dei mezzi di identificazione e termini per tali operazioni 1.   Se un transponder ha cessato di funzionare e deve essere sostituito, l’equino è identificato con un nuovo transponder indicante un nuovo codice e in questo caso anche il nuovo codice del transponder è registrato nella base dati informatizzata e, ove applicabile, nella base dati dell’organismo delegato e nel documento unico di identificazione a vita di cui alla sezione I, parte C, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1. 2.   Se un marchio auricolare applicato conformemente all’, paragrafo 3, è stato perso o è illeggibile, esso viene sostituito da un marchio auricolare indicante un nuovo codice e in questo caso il nuovo codice è registrato anche nella base dati informatizzata e, ove applicabile, nella base dati dell’organismo delegato e nel documento unico di identificazione a vita di cui alla sezione I, parte C, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1. 3.   Gli operatori provvedono affinché i mezzi di identificazione siano sostituiti il prima possibile dopo essere stati persi o aver cessato di funzionare correttamente e comunque entro un termine stabilito dall’autorità competente, che non deve superare i 30 giorni dalla data di constatazione della perdita o del malfunzionamento, e prima che l’equino lasci lo stabilimento di residenza abituale. 4.   In deroga al paragrafo 2, se un equino è stato identificato da più identificatori oltre a un singolo marchio auricolare, l’autorità competente può consentire che il marchio auricolare che è diventato illeggibile o è stato perso sia sostituito da un nuovo marchio auricolare recante il codice di identificazione dell’animale indicato dai mezzi di identificazione rimanenti. 5.   Gli operatori di equini registrati informano l’ente selezionatore o l’organizzazione o associazione di cui all’, paragrafi 2 e 3, rispettivamente, di qualsiasi modifica del codice indicato dai mezzi di identificazione.
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