Art. 13
Procedure e modalità di funzionamento relative ai mezzi e metodi di identificazione
In vigore dal 10 giu 2021
Procedure e modalità di funzionamento relative ai mezzi e metodi di identificazione
1. I mezzi di identificazione sono applicati da un veterinario o, se previsto dalla legislazione nazionale, da una persona autorizzata e debitamente formata e qualificata.
2. Il transponder iniettabile è impiantato per via parenterale, dopo un’adeguata preparazione del luogo di inoculazione, sul lato sinistro del collo dell’equino, a metà tra il margine posteriore dell’occipitale e il garrese e a livello dell’area del legamento nucale.
3. Se l’identificazione è effettuata mediante marchio auricolare conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, tale marchio è applicato sulla parte esterna dell’orecchio sinistro dell’equino.
4. Il codice indicato dai mezzi di identificazione di cui all’allegato III, lettere a), b), c), e) o f), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, dopo l’inoculazione o l’applicazione, è registrato dalla persona di cui al paragrafo 1, o sotto la sua responsabilità, nel campo apposito del modulo di identificazione necessario per chiedere il rilascio di un documento unico di identificazione a vita o direttamente nella sezione I, parte A, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1.
Storico versioni
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