Art. 23
Modalità di funzionamento del documento unico di identificazione a vita
In vigore dal 10 giu 2021
Modalità di funzionamento del documento unico di identificazione a vita
1. Le autorità competenti o, ove applicabile, l’organismo delegato nonché gli enti selezionatori e le organizzazioni e associazioni di cui all’, paragrafi 2 e 3, rispettivamente, provvedono affinché l’ordine e la numerazione delle sezioni dei documenti di identificazione stabiliti nel modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1, rimangano invariati e affinché, per le sezioni provviste di spazio per inserire più voci, sia previsto un numero sufficiente di pagine nel documento di identificazione.
2. L’autorità competente o, ove applicabile, l’organismo delegato o gli enti selezionatori e le organizzazioni e associazioni di cui all’, paragrafi 2 e 3, rispettivamente, sono responsabili della gestione sicura dei documenti di identificazione, compilati e in bianco, nei loro locali.
3. Qualora sia autorizzato un metodo di identificazione alternativo, l’autorità competente o, ove applicabile, l’organismo delegato o gli enti selezionatori e le organizzazioni e associazioni di cui all’, paragrafi 2 e 3, rispettivamente, inseriscono le informazioni nella sezione I, parte A, punto 6 o punto 7, e, se del caso, nella sezione X del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1, e registrano tali informazioni nella base dati informatizzata.
Storico versioni
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