Art. 43
Movimenti e trasporto di equini destinati alla macellazione
In vigore dal 10 giu 2021
Movimenti e trasporto di equini destinati alla macellazione
1. Durante il movimento o il trasporto verso un macello gli equini destinati alla macellazione sono accompagnati:
a)
dal documento unico di identificazione a vita; o
b)
dal duplicato del documento di identificazione rilasciato conformemente all’, paragrafo 2, lettera b).
2. In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente può autorizzare il trasporto di equini destinati alla macellazione per i quali non è stato rilasciato alcun documento di identificazione direttamente dallo stabilimento di nascita a un macello all’interno dello stesso Stato membro purché:
a)
gli equini destinati alla macellazione abbiano un’età inferiore a 12 mesi;
b)
la tracciabilità dallo stabilimento di nascita al macello sia ininterrotta;
c)
prima di essere trasportati al macello gli equini destinati alla macellazione siano marcati individualmente con uno dei mezzi di identificazione di cui all’allegato III, lettere a), b), c), e) o f), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
d)
le informazioni sulla catena alimentare, richieste conformemente all’allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004, comprendano un riferimento alla marcatura individuale di cui alla lettera c) del presente paragrafo.
Storico versioni
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