Art. 41

Obblighi degli operatori di equini in relazione alla documentazione dello status di un equino come destinato alla macellazione per il consumo umano o escluso da tale macellazione

In vigore dal 10 giu 2021
Obblighi degli operatori di equini in relazione alla documentazione dello status di un equino come destinato alla macellazione per il consumo umano o escluso da tale macellazione 1.   Dopo che le misure di cui all’, paragrafo 2, sono state ultimate, l’operatore dell’equino consegna il documento unico di identificazione a vita all’autorità competente o, ove applicabile, all’organismo delegato, o fornisce le informazioni online qualora abbia ottenuto l’accesso alla base dati informatizzata, entro un termine massimo di sette giorni dalla data della firma nella sezione II, parte II, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1. 2.   Gli Stati membri possono adottare misure per garantire che, in deroga alle prescrizioni per gli operatori di cui all’, paragrafo 2, il veterinario responsabile: a) notifichi all’autorità competente o, ove applicabile, all’organismo delegato le misure attuate conformemente all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 1, lettera c), e fornisca le informazioni necessarie per aggiornare la base dati informatizzata entro sette giorni dalla data della firma nella sezione II, parte II, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1; o b) inserisca le informazioni sulle misure attuate conformemente all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 1, lettera c), direttamente nella base dati informatizzata, qualora abbia ottenuto l’accesso conformemente all’, paragrafo 5.
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