Art. 44
Uso delle registrazioni dei trattamenti nei documenti unici di identificazione a vita conformemente all’articolo 4 della direttiva 96/22/CE
In vigore dal 10 giu 2021
Uso delle registrazioni dei trattamenti nei documenti unici di identificazione a vita conformemente all’ della direttiva 96/22/CE
La sezione II, parte IV, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1, del presente regolamento è utilizzata per inserire informazioni sulla somministrazione, conformemente all’ della direttiva 96/22/CE, di un medicinale veterinario contenente trembolone allilico o sostanze ß-agoniste nel caso di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva.
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