Art. 46

Misure transitorie relative all’abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262

In vigore dal 10 giu 2021
Misure transitorie relative all’abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 1.   Conformemente all’articolo 86, lettere a) e c), del regolamento delegato (UE) 2019/2035: a) i termini per l’identificazione degli equini nati nell’Unione di cui all’, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione restano applicabili fino al 20 aprile 2021; b) le norme relative al formato e al contenuto dei documenti di identificazione rilasciati per gli equini nati nell’Unione di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione restano applicabili fino al 27 gennaio 2022. 2.   Su richiesta dell’operatore, l’autorità competente o, ove applicabile, l’organismo delegato aggiunge la sezione III del modello di documento di identificazione degli equini di cui all’allegato II, parte 1, del presente regolamento a un documento unico di identificazione a vita rilasciato prima della data di applicazione del presente regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie per il rilascio di un marchio di convalida o di una licenza conformemente all’articolo 92, paragrafo 2, lettera a) o lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688.
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