Art. 28.tit_1

Obbligo degli Stati membri e delle autorità competenti di garantire la trasmissione di informazioni dopo la macellazione, l’abbattimento, la morte o la perdita degli equini

In vigore dal 10 giu 2021
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:963:oj#art-28.tit_1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo