Art. 37

Domanda di documenti di identificazione per gli equini entrati nell’Unione e immessi in libera pratica

In vigore dal 10 giu 2021
Domanda di documenti di identificazione per gli equini entrati nell’Unione e immessi in libera pratica 1.   Gli operatori di equini entrati nell’Unione da un paese terzo chiedono all’autorità competente del luogo di residenza abituale dell’equino o, ove applicabile, all’organismo delegato il rilascio di un documento unico di identificazione a vita, o la registrazione del documento di identificazione esistente di cui all’ del presente regolamento nella base dati informatizzata, entro un termine di 30 giorni dalla data di ultimazione delle operazioni connesse al regime doganale di immissione in libera pratica di cui all’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013. 2.   Se il documento di identificazione esistente di cui al paragrafo 1 non è conforme alle prescrizioni di cui all’, l’autorità competente o, ove applicabile l’organismo delegato, su richiesta dell’operatore: a) completa il documento di identificazione per renderlo conforme alle prescrizioni di cui all’; b) registra gli estremi di identificazione dell’equino e le informazioni complementari nella base dati informatizzata. 3.   Il documento di identificazione esistente di cui all’, qualora non possa essere modificato in modo da essere conforme alle prescrizioni di cui all’, non è considerato valido a fini di identificazione conformemente al presente regolamento e l’equino è identificato mediante il rilascio, conformemente all’, paragrafo 3, di un nuovo documento unico di identificazione a vita basato sulle informazioni contenute nel documento di identificazione presentato quando l’equino è entrato nell’Unione.
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