Art. 110
Misure preliminari di controllo delle malattie da applicare in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria B o C da parte dell’autorità competente in Stati membri, zone o compartimenti cui è stato riconosciuto lo status di indenne da malattia
In vigore dal 17 dic 2019
Misure preliminari di controllo delle malattie da applicare in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria B o C da parte dell’autorità competente in Stati membri, zone o compartimenti cui è stato riconosciuto lo status di indenne da malattia
L’autorità competente applica le misure di cui agli del regolamento delegato (UE) 2020/689 in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria B o C conformemente all’, paragrafi 1, 3 o 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689, in Stati membri, zone o compartimenti cui è stato riconosciuto lo status di indenne da malattia a norma dell’, paragrafo 4, e dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429, o dell’, dell’, paragrafo 1, lettere da h) a m), o dell’, paragrafo 2, lettere da b) a g), del regolamento delegato (UE) 2020/689.
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