Art. 111
Misure di controllo delle malattie da applicare in caso di conferma della presenza di una malattia di categoria B o C
In vigore dal 17 dic 2019
Misure di controllo delle malattie da applicare in caso di conferma della presenza di una malattia di categoria B o C
L’autorità competente applica le misure di cui agli articoli da 58 a 65 del regolamento delegato (UE) 2020/689 in caso di conferma della presenza di una malattia di categoria B o C conformemente all’, paragrafo 2, 3 o 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689, in Stati membri, zone o compartimenti cui è stato riconosciuto lo status di indenne da malattia a norma dell’, paragrafo 4, e dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429, o dell’, dell’, paragrafo 1, lettere da h) a m), o dell’, paragrafo 2, lettere da b) a g), del regolamento delegato (UE) 2020/689.
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