Art. 83

Immissione sul mercato di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura delle specie elencate prodotti in stabilimenti infetti

In vigore dal 17 dic 2019
Immissione sul mercato di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura delle specie elencate prodotti in stabilimenti infetti 1.   Nel concedere una deroga a norma dell’, paragrafo 5, l’autorità competente può consentire l’immissione sul mercato di prodotti di origine animale solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) i pesci sono macellati ed eviscerati prima della spedizione; b) prima della spedizione i molluschi e i crostacei sono completamente tracciabili e sono trasformati in prodotti non vitali che non sono in grado di sopravvivere se rimessi in acqua. Se prima della trasformazione e dell’immissione sul mercato è necessaria la depurazione, questa è eseguita presso uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie o in un centro di depurazione biosicuro. 2.   I prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1 sono destinati: a) direttamente al consumatore finale; o b) a essere ulteriormente trasformati in uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie.
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