Art. 78

Misure di controllo delle malattie in caso di conferma ufficiale della presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in uno stabilimento

In vigore dal 17 dic 2019
Misure di controllo delle malattie in caso di conferma ufficiale della presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in uno stabilimento 1.   In seguito alla conferma ufficiale della presenza di un focolaio di una malattia di categoria A conformemente all’, l’autorità competente, oltre alle misure di cui agli , dispone che le seguenti misure di controllo delle malattie siano immediatamente applicate sotto la supervisione dei veterinari ufficiali nello stabilimento in cui è stata confermata ufficialmente la presenza di un focolaio di una malattia di categoria A: a) i pesci e i crostacei delle specie elencate sono abbattuti quanto prima e i molluschi delle specie elencate sono rimossi dall’acqua quanto prima; b) gli animali di cui alla lettera a) sono smaltiti, in deroga all’, lettera i), del regolamento (CE) n. 1069/2009, come materiale di categoria 1 o di categoria 2 conformemente a tale regolamento; c) le misure di cui alle lettere a) e b) sono attuate: i) nello stabilimento in cui è stata confermata ufficialmente la presenza di un focolaio di una malattia di categoria A con successiva trasformazione in loco; o ii) in uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie o in un impianto riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 per la trasformazione o lo smaltimento in modo da prevenire il rischio di diffusione della malattia di categoria A; d) gli animali di acquacoltura di specie non elencate sono quanto prima abbattuti o macellati per il consumo umano o, nel caso dei molluschi, rimossi dall’acqua in conformità del paragrafo 1, lettera b); e) si applicano misure appropriate per limitare la possibile diffusione della malattia di categoria A dagli e agli animali acquatici selvatici che potrebbero essere in contatto epidemiologico con lo stabilimento; f) tutti i prodotti, i materiali o le sostanze potenzialmente contaminati sono isolati finché: i) nel caso di sottoprodotti di origine animale, sono smaltiti a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009; ii) nel caso di prodotti di origine animale, in deroga all’, lettera i), del regolamento (CE) n. 1069/2009, sono smaltiti o trasformati come materiale di categoria 1 o di categoria 2 a norma di tale regolamento; iii) nel caso di materiali e sostanze che possono essere sottoposti a pulizia e disinfezione, le misure di pulizia e disinfezione sono completate conformemente alle disposizioni di cui all’; e iv) nel caso di mangimi e di altri materiali che non possono essere sottoposti a pulizia e disinfezione, sono allontanati dallo stabilimento e smaltiti sotto la supervisione di veterinari ufficiali. 2.   L’autorità competente dispone e supervisiona: a) che il trasporto dallo stabilimento colpito dei sottoprodotti di origine animale di cui al paragrafo 1, lettera f), punto i), e dei prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1, lettera f), punto ii), sia conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009; e b) che il trasporto dallo stabilimento colpito dei materiali o delle sostanze di cui al paragrafo 1, lettera f), punto iv), sia conforme alle sue istruzioni in materia di biosicurezza e bioprotezione per prevenire la diffusione di agenti patogeni della malattia di categoria A. 3.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente, dopo avere eseguito una valutazione del rischio, può consentire la macellazione di pesci o crostacei o, nel caso dei molluschi, la rimozione dall’acqua, per il consumo umano, presso lo stabilimento o in uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie, a condizione che siano adottate le appropriate misure di biosicurezza e le altre misure di riduzione dei rischi necessarie per prevenire la diffusione della malattia di categoria A. Tutti i sottoprodotti di origine animale risultanti da detta deroga sono smaltiti o trasformati, in deroga all’, lettera i), del regolamento (CE) n. 1069/2009, come materiale di categoria 1 o di categoria 2 conformemente a tale regolamento. 4.   In deroga al paragrafo 1, lettera d), l’autorità competente, dopo avere eseguito una valutazione del rischio, può decidere di non abbattere, macellare o rimuovere dall’acqua gli animali di acquacoltura di specie non elencate, a condizione che siano applicate misure appropriate di riduzione dei rischi per prevenire qualsiasi rischio di diffusione della pertinente malattia di categoria A dallo stabilimento. 5.   In deroga al paragrafo 1, lettera f), punto ii), l’autorità competente, dopo avere eseguito una valutazione del rischio, può consentire l’immissione sul mercato di prodotti di origine animale conformemente all’.
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Misure di controllo delle malattie in caso di conferma ufficiale della presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in uno stabilimento (Art. 78 Regolamento (UE) 2020/687) — Testo vigente | Portale Normativo