Art. 76

Misure da applicare in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A nelle aziende alimentari e di mangimi, nei centri di depurazione, nei centri di spedizione, nei posti di controllo frontalieri, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente, compresi i mezzi di trasporto

In vigore dal 17 dic 2019
Misure da applicare in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A nelle aziende alimentari e di mangimi, nei centri di depurazione, nei centri di spedizione, nei posti di controllo frontalieri, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente, compresi i mezzi di trasporto 1.   In caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A conformemente all’, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689, nelle aziende alimentari e di mangimi, nei centri di depurazione, nei centri di spedizione, nei posti di controllo frontalieri, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente, compresi i mezzi di trasporto, l’autorità competente applica: a) le misure di cui agli articoli da 71 a 75; e b) se necessario, misure supplementari adeguate alla situazione specifica al fine di prevenire la diffusione della malattia di categoria A dagli animali e dagli stabilimenti o luoghi in cui si sospetta la presenza della malattia ad animali non infetti. 2.   L’autorità competente applica le disposizioni di cui agli articoli da 71 a 75 anche negli stabilimenti di origine degli animali o dei prodotti presenti negli stabilimenti e nei luoghi di cui al paragrafo 1.
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