Art. 75
Zone soggette a restrizioni temporanee intorno allo stabilimento
In vigore dal 17 dic 2019
Zone soggette a restrizioni temporanee intorno allo stabilimento
L’autorità competente può istituire una zona soggetta a restrizioni temporanee attorno allo stabilimento in cui si sospetta la presenza di una malattia di categoria A e in cui si applicano misure preliminari di controllo delle malattie a norma degli , tenendo conto delle seguenti circostanze:
a)
l’ubicazione dello stabilimento in un’area in cui si trovano altri stabilimenti che detengono animali di acquacoltura delle specie elencate nei quali si sospetta la presenza di una malattia di categoria A;
b)
movimenti di animali in prossimità dello stabilimento in cui si sospetta la presenza della malattia;
c)
il ritardo nella conferma della presenza della malattia di categoria A a norma dell’;
d)
l’insufficienza di informazioni sulle possibili origini e vie di introduzione della malattia di categoria A di cui si sospetta la presenza; e
e)
il profilo della malattia, in particolare le vie e la velocità di trasmissione della malattia e la sua persistenza nella pertinente popolazione di animali di acquacoltura delle specie elencate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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