Art. 75

Zone soggette a restrizioni temporanee intorno allo stabilimento

In vigore dal 17 dic 2019
Zone soggette a restrizioni temporanee intorno allo stabilimento L’autorità competente può istituire una zona soggetta a restrizioni temporanee attorno allo stabilimento in cui si sospetta la presenza di una malattia di categoria A e in cui si applicano misure preliminari di controllo delle malattie a norma degli , tenendo conto delle seguenti circostanze: a) l’ubicazione dello stabilimento in un’area in cui si trovano altri stabilimenti che detengono animali di acquacoltura delle specie elencate nei quali si sospetta la presenza di una malattia di categoria A; b) movimenti di animali in prossimità dello stabilimento in cui si sospetta la presenza della malattia; c) il ritardo nella conferma della presenza della malattia di categoria A a norma dell’; d) l’insufficienza di informazioni sulle possibili origini e vie di introduzione della malattia di categoria A di cui si sospetta la presenza; e e) il profilo della malattia, in particolare le vie e la velocità di trasmissione della malattia e la sua persistenza nella pertinente popolazione di animali di acquacoltura delle specie elencate.
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