Art. 80
Pulizia e disinfezione
In vigore dal 17 dic 2019
Pulizia e disinfezione
1. L’autorità competente dispone che gli operatori, immediatamente dopo il completamento delle misure di controllo delle malattie di cui all’, effettuino la pulizia e la disinfezione:
a)
dello stabilimento, per quanto ritenuto tecnicamente possibile dall’autorità competente;
b)
delle attrezzature connesse all’allevamento, comprese, ma non esclusivamente, le attrezzature per l’alimentazione, la calibratura, il trattamento, la vaccinazione e le imbarcazioni da lavoro;
c)
delle attrezzature connesse alla produzione, compresi, ma non esclusivamente, le gabbie, le reti, i tralicci, le sacche e i filari (long-lines);
d)
degli indumenti protettivi o delle attrezzature di sicurezza utilizzati dagli operatori e dai visitatori; e
e)
di tutti i mezzi di trasporto, comprese le vasche e le altre attrezzature utilizzate per spostare gli animali infetti o il personale entrato in contatto con animali infetti.
2. La pulizia e la disinfezione di cui al paragrafo 1 sono effettuate:
a)
conformemente a un protocollo precedentemente concordato tra l’autorità competente e l’operatore; e
b)
sotto la supervisione di veterinari ufficiali.
Storico versioni
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