Art. 80

Pulizia e disinfezione

In vigore dal 17 dic 2019
Pulizia e disinfezione 1.   L’autorità competente dispone che gli operatori, immediatamente dopo il completamento delle misure di controllo delle malattie di cui all’, effettuino la pulizia e la disinfezione: a) dello stabilimento, per quanto ritenuto tecnicamente possibile dall’autorità competente; b) delle attrezzature connesse all’allevamento, comprese, ma non esclusivamente, le attrezzature per l’alimentazione, la calibratura, il trattamento, la vaccinazione e le imbarcazioni da lavoro; c) delle attrezzature connesse alla produzione, compresi, ma non esclusivamente, le gabbie, le reti, i tralicci, le sacche e i filari (long-lines); d) degli indumenti protettivi o delle attrezzature di sicurezza utilizzati dagli operatori e dai visitatori; e e) di tutti i mezzi di trasporto, comprese le vasche e le altre attrezzature utilizzate per spostare gli animali infetti o il personale entrato in contatto con animali infetti. 2.   La pulizia e la disinfezione di cui al paragrafo 1 sono effettuate: a) conformemente a un protocollo precedentemente concordato tra l’autorità competente e l’operatore; e b) sotto la supervisione di veterinari ufficiali.
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Pulizia e disinfezione (Art. 80 Regolamento (UE) 2020/687) — Testo vigente | Portale Normativo