Art. 81

Fermo dello stabilimento colpito

In vigore dal 17 dic 2019
Fermo dello stabilimento colpito L’autorità competente dispone che gli operatori, una volta completate la pulizia e la disinfezione di cui all’, eseguano il fermo dello stabilimento colpito per il periodo stabilito nell’allegato XIII.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:687:oj#art-81

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo