Art. 81
Fermo dello stabilimento colpito
In vigore dal 17 dic 2019
Fermo dello stabilimento colpito
L’autorità competente dispone che gli operatori, una volta completate la pulizia e la disinfezione di cui all’, eseguano il fermo dello stabilimento colpito per il periodo stabilito nell’allegato XIII.
Storico versioni
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