Art. 79

Deroghe specifiche alle misure di controllo negli stabilimenti in cui le specie elencate sono detenute a fini scientifici o a fini connessi alla conservazione di specie a rischio di estinzione

In vigore dal 17 dic 2019
Deroghe specifiche alle misure di controllo negli stabilimenti in cui le specie elencate sono detenute a fini scientifici o a fini connessi alla conservazione di specie a rischio di estinzione 1.   L’autorità competente può concedere deroghe alle misure di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e c), nel caso di conferma ufficiale della presenza di una malattia di categoria A in uno stabilimento in cui sono detenute specie elencate a fini scientifici o a fini connessi alla conservazione di specie a rischio di estinzione, a condizione che: a) non venga compromesso lo stato sanitario degli animali nello Stato membro interessato o in altri Stati membri; e b) siano adottate tutte le appropriate misure di biosicurezza di cui all’ per prevenire il rischio di diffusione dell’agente patogeno della malattia di categoria A. 2.   Se è concessa una deroga a norma del paragrafo 1, l’autorità competente si assicura che gli animali di acquacoltura delle specie elencate oggetto della deroga: a) siano detenuti in locali in cui sono attuate le opportune misure di biosicurezza per evitare la diffusione della pertinente malattia di categoria A; e b) siano sottoposti a ulteriore sorveglianza e a ulteriori esami di laboratorio e non vengano spostati dallo stabilimento fino a quando gli esami di laboratorio non abbiano indicato che non comportano un rischio di ulteriore diffusione della pertinente malattia di categoria A.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:687:oj#art-79

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo