Art. 85

Istituzione di una zona soggetta a restrizioni

In vigore dal 17 dic 2019
Istituzione di una zona soggetta a restrizioni 1.   In caso di conferma ufficiale della presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in uno stabilimento, in aziende alimentari o di mangimi, in uno stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente, compresi i mezzi di trasporto, l’autorità competente istituisce immediatamente attorno allo stabilimento o al luogo colpiti una zona soggetta a restrizioni, comprendente: a) una zona di protezione attorno allo stabilimento o al luogo in cui è confermata la presenza della malattia di categoria A; b) una zona di sorveglianza attorno alla zona di protezione; e c) se necessario, in base ai criteri di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza. 2.   L’estensione delle zone è stabilita caso per caso, tenendo conto dei fattori che influenzano il rischio di diffusione della malattia. A tal fine, l’autorità competente tiene conto dei dati e dei criteri seguenti: a) i dati risultanti dall’indagine epidemiologica conformemente all’ del regolamento (UE) 2016/429; b) i dati idrodinamici pertinenti; c) i criteri di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429; e d) i criteri di cui all’allegato XIV del presente regolamento. 3.   L’autorità competente modifica i confini della zona soggetta a restrizioni iniziale, compresi i confini delle zone di protezione, delle zone di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, in caso di sovrapposizione di due o più zone soggette a restrizioni a causa di ulteriori focolai della malattia di categoria A. 4.   In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente, a causa di specifiche circostanze geografiche, idrodinamiche ed epidemiologiche e dopo avere eseguito una valutazione del rischio che tenga conto del profilo della malattia, può: a) non istituire la zona soggetta a restrizioni di cui al paragrafo 1 attorno allo stabilimento o al luogo infetti; b) istituire una zona soggetta a restrizioni consistente in una zona di protezione senza alcuna zona di sorveglianza adiacente; e c) non istituire una zona soggetta a restrizioni quando la presenza di una malattia di categoria A è confermata in aziende alimentari e di mangimi, centri di depurazione, centri di spedizione, posti di controllo frontalieri, stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o qualsiasi altro luogo pertinente, compresi i mezzi di trasporto. 5.   Per quanto necessario e dopo avere eseguito una valutazione del rischio che tenga conto delle circostanze geografiche, idrodinamiche ed epidemiologiche e del profilo della malattia, l’autorità competente può derogare alle disposizioni del presente capo: a) nelle ulteriori zone soggette a restrizioni; e b) qualora decida di istituire una zona soggetta a restrizioni in caso di insorgenza di un focolaio di una malattia di categoria A in stabilimenti o in qualsiasi altro luogo pertinente di cui al paragrafo 4, lettera c).
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