Art. 85
Istituzione di una zona soggetta a restrizioni
In vigore dal 17 dic 2019
Istituzione di una zona soggetta a restrizioni
1. In caso di conferma ufficiale della presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in uno stabilimento, in aziende alimentari o di mangimi, in uno stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente, compresi i mezzi di trasporto, l’autorità competente istituisce immediatamente attorno allo stabilimento o al luogo colpiti una zona soggetta a restrizioni, comprendente:
a)
una zona di protezione attorno allo stabilimento o al luogo in cui è confermata la presenza della malattia di categoria A;
b)
una zona di sorveglianza attorno alla zona di protezione; e
c)
se necessario, in base ai criteri di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
2. L’estensione delle zone è stabilita caso per caso, tenendo conto dei fattori che influenzano il rischio di diffusione della malattia. A tal fine, l’autorità competente tiene conto dei dati e dei criteri seguenti:
a)
i dati risultanti dall’indagine epidemiologica conformemente all’ del regolamento (UE) 2016/429;
b)
i dati idrodinamici pertinenti;
c)
i criteri di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429; e
d)
i criteri di cui all’allegato XIV del presente regolamento.
3. L’autorità competente modifica i confini della zona soggetta a restrizioni iniziale, compresi i confini delle zone di protezione, delle zone di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, in caso di sovrapposizione di due o più zone soggette a restrizioni a causa di ulteriori focolai della malattia di categoria A.
4. In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente, a causa di specifiche circostanze geografiche, idrodinamiche ed epidemiologiche e dopo avere eseguito una valutazione del rischio che tenga conto del profilo della malattia, può:
a)
non istituire la zona soggetta a restrizioni di cui al paragrafo 1 attorno allo stabilimento o al luogo infetti;
b)
istituire una zona soggetta a restrizioni consistente in una zona di protezione senza alcuna zona di sorveglianza adiacente; e
c)
non istituire una zona soggetta a restrizioni quando la presenza di una malattia di categoria A è confermata in aziende alimentari e di mangimi, centri di depurazione, centri di spedizione, posti di controllo frontalieri, stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o qualsiasi altro luogo pertinente, compresi i mezzi di trasporto.
5. Per quanto necessario e dopo avere eseguito una valutazione del rischio che tenga conto delle circostanze geografiche, idrodinamiche ed epidemiologiche e del profilo della malattia, l’autorità competente può derogare alle disposizioni del presente capo:
a)
nelle ulteriori zone soggette a restrizioni; e
b)
qualora decida di istituire una zona soggetta a restrizioni in caso di insorgenza di un focolaio di una malattia di categoria A in stabilimenti o in qualsiasi altro luogo pertinente di cui al paragrafo 4, lettera c).
Storico versioni
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