Art. 86
Misure da applicare nella zona soggetta a restrizioni
In vigore dal 17 dic 2019
Misure da applicare nella zona soggetta a restrizioni
1. L’autorità competente compila senza indugio e mantiene un inventario aggiornato di tutti gli stabilimenti che detengono animali di acquacoltura delle specie elencate situati nella zona soggetta a restrizioni, compresi le specie, le categorie e il numero stimato di animali in ciascuno stabilimento.
2. Negli stabilimenti situati all’interno della zona soggetta a restrizioni, sulla base di informazioni epidemiologiche o di altri dati pertinenti e dopo avere eseguito una valutazione del rischio, l’autorità competente può attuare l’abbattimento preventivo o la macellazione per il consumo umano o, nel caso dei molluschi, la rimozione dall’acqua di animali di acquacoltura delle specie elencate a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), e dell’, paragrafo 2.
3. Qualsiasi prelievo di campioni negli stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni che detengono animali di acquacoltura delle specie elencate per fini diversi dalla conferma o dall’esclusione della presenza della pertinente malattia di categoria A è soggetto all’autorizzazione dell’autorità competente.
Storico versioni
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